Statuto
ART. 1 – Denominazione e sede
- È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017, l’associazione “PKS Italia – Associazione Italiana Sindrome di Pallister-Killian APS”, in breve “PKS Italia APS”.
- L’associazione ha sede legale a Monterenzio (BO) e durata illimitata.
- Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
- Su delibera dell’Organo di amministrazione, l’associazione potrà istituire uffici e sedi operative altrove.
ART. 2 – Regime transitorio
- Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) restano in vigore le norme Onlus. L’iscrizione al RUNTS, nelle more della sua istituzione, si considera soddisfatta dall’iscrizione al Registro Nazionale Onlus. Lo Statuto Onlus rimane valido fino alla scadenza del regime transitorio previsto dal D.Lgs. 117/2017.
ART. 3 – Scopi
- L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- In particolare opera a favore delle persone con PKS e delle loro famiglie, tutela la loro dignità e i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi, promuove ricerca e condivisione delle conoscenze.
- L’associazione è autonoma ma può collaborare con altre realtà locali, nazionali e internazionali per coordinare attività e offrire un miglior supporto.
ART. 4 – Attività di interesse generale
- L’associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:
- a) interventi e servizi socio-sanitari;
- h) ricerca scientifica di interesse sociale;
- i) attività culturali, artistiche e ricreative;
- u) beneficenza, sostegno a distanza;
- w) tutela dei diritti umani, civili e sociali.
- In particolare si propone di:
- Divulgare la sindrome tra medici e comunità;
- Promuovere ricerche e progetti con il comitato tecnico-scientifico;
- Organizzare convegni e congressi;
- Collaborare con Autorità ed Enti;
- Preparare volontari e personale specializzato;
- Offrire borse di studio e premi;
- Supportare diagnosi, cure e trattamenti;
- Mantenere scambi con associazioni analoghe;
- Ricercare finanziamenti e creare protocolli condivisi;
- Realizzare un registro dati centralizzato.
ART. 5 – Attività diverse
- L’associazione può svolgere attività secondarie strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo ne definisce i dettagli.
ART. 6 – Raccolte fondi
- L’associazione può organizzare e gestire campagne di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.
ART. 7 – Ammissione
- Possono aderire persone fisiche e giuridiche che condividano lo spirito e le finalità associative.
- Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo previsto dalla legge.
- I soci si dividono in fondatori, ordinari e onorari.
- Fondatori: sottoscrittori dell’atto costitutivo e primo statuto.
- Ordinari: ammessi su domanda e delibera del Consiglio Direttivo.
- Onorari: nominati dal Consiglio Direttivo per meriti particolari, esenti da quota sociale, senza diritto di voto.
- Possono recedere o essere esclusi secondo le modalità dettagliate nello statuto.
ART. 8 – Diritti e doveri dei soci
- I soci contribuiscono con la quota sociale e hanno diritti di partecipazione e controllo.
- Ogni socio ha diritto di:
- Partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;
- Essere informato e proporre iniziative;
- Accedere a bilancio e libri sociali.
- I soci hanno il dovere di:
- Rispettare statuto e regolamenti;
- Attivarsi volontariamente per gli scopi associativi;
- Versare la quota nei termini stabiliti.
ART. 9 – Perdita della qualifica di socio
- Perde la qualifica di socio l’individuo per decesso, recesso o esclusione.
- Il recesso è sempre libero, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
- L’esclusione avviene per grave inadempimento o danni all’associazione, con delibera motivata.
- Le richieste di esclusione o recesso seguono le tempistiche e le garanzie di contraddittorio descritte.
ART. 10 – Attività di volontariato
- Il volontariato è prestato in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.
- I volontari non sono retribuiti; possono ricevere solo rimborsi spese documentati secondo regolamento.
ART. 11 – Organi sociali
- Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Comitato Scientifico
- Organo di Controllo (se previsto)
ART. 12 – Assemblea dei soci
- È organo sovrano, garantisce democrazia, pluralismo e uguaglianza.
- Composizione, presidenza e diritto di delega come descritto nello statuto.
- Può avvenire in presenza o a distanza secondo le normative vigenti.
ART. 13 – Competenze dell’Assemblea
- L’Assemblea ordinaria elegge organi sociali, approva programmi, bilanci, regolamenti, e delibera su responsabilità e disciplina.
- L’Assemblea straordinaria delibera su modifiche statutarie e scioglimento.
ART. 14 – Convocazione dell’Assemblea
- Convocazione annuale o su richiesta motivata di soci o Consiglio Direttivo.
- Avviso inviato almeno 10 giorni prima, con ordine del giorno dettagliato.
ART. 15 – Validità dell’Assemblea
- Prima convocazione: metà più uno dei soci; seconda: qualsiasi numero.
- Delibere approvate a maggioranza semplice; straordinarie con maggioranza qualificata.
- Video/teleconferenza ammesse con garanzie di identità e verbalizzazione.
ART. 16 – Regole di voto
- Ogni socio ha un solo voto.
- Consiglieri non votano su bilanci e rendiconti.
- Conflitti di interesse: astenersi.
- Voti palesi, tranne per le cariche con voto segreto.
- Requisiti per voto e quorum come da statuto.
ART. 17 – Consiglio Direttivo
- Organo di governo e amministrazione.
- Composto da 3–7 membri eletti dall’Assemblea, con Presidente e Vice.
- Requisiti di eleggibilità e gratuità dell’incarico.
ART. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo
- Gestione ordinaria e straordinaria, bilanci, regolamenti interni.
- Accoglimento ed esclusione soci, nomine interne, deleghe e rappresentanza.
ART. 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
- Validità assemblee, quorum, modalità di convocazione.
- Videoconferenza ammessa con controllo di partecipazione.
- Verbali e verbalizzante.
ART. 20 – Requisiti per le cariche associative
- Possono ricoprire cariche soci in regola con quota e non soggetti a misure interdittive.
ART. 21 – Il presidente
- Eletto dal Consiglio Direttivo, dura tre esercizi, rieleggibile.
- Rappresentanza legale, esecuzione delibere, firma atti, nomina legali.
- Vicepresidente subentra in sua assenza.
ART. 22 – Il segretario e il tesoriere
- Il segretario verbalizza Assemblee e Consigli, cura i libri sociali.
- Il tesoriere gestisce amministrazione e contabilità, redige bilanci.
ART. 23 – L’Organo di controllo
- Nomina e requisiti legali, vigilanza su legge, statuto e correttezza amministrativa.
- Monitoraggio bilancio sociale e assetto organizzativo.
ART. 24 – Il Comitato Scientifico
- Compreso tra 3 e 10 membri, nominati dal Consiglio Direttivo.
- Supporto scientifico, convalida cure, divulgazione buone pratiche.
ART. 25 – I Comitati Tecnici
- Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Tecnici per progetti specifici, nominando un coordinatore e definendo ambiti di intervento.
ART. 26 – I Libri sociali
- Obbligo di tenere libri: soci, Assemblee, Consiglio, controllo, volontari.
- Tenuta e conservazione come da statuto.
ART. 27 – Le risorse economiche
- Entrate: quote sociali, contributi pubblici e privati, donazioni, rendite, proventi accessori.
ART. 28 – Le scritture contabili
- Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili secondo art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 29 – L’esercizio sociale
- Anno sociale: 1° gennaio – 31 dicembre.
- Bilanci e relazione di missione approvati entro 4 mesi dalla chiusura.
- Predisposizione del bilancio sociale se soglie superate.
ART. 30 – Divieto di distribuzione degli utili
- Vietata la distribuzione di utili e riserve, il patrimonio è vincolato allo scopo statutario.
ART. 31 – Assicurazione dei volontari
- Tutti i volontari non occasionali sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- L’associazione può stipulare polizze per danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
ART. 32 – Devoluzione del patrimonio
- In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto a ETS analogo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo D.Lgs. 117/2017.
ART. 33 – Disposizioni finali
- Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme vigenti e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.