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    o con Paypal, con una delle carte di credito supportate:

     

    Agevolazioni fiscali

    Le agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle ONLUS, si distinguono a seconda di chi le ha effettuate (persona fisica o impresa) e in base alla natura della donazione che può riguardare denaro, beni o costi di personale per servizi.

    I contribuenti sia persone fisiche che enti soggetti all'imposta sul reddito delle società che intendono effettuare erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS potranno scegliere alternativamente tra le due agevolazioni.

    Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle persone fisiche

    In questa categoria rientrano le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del t.u.i.r.). Essi possono optare alternativamente tra:

    • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca.
    • la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro (fino al 2014 il limite era di 2.065,83 euro). Nel calcolo dei 30.000 euro sono compresi anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”.

    In entrambi i casi la condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

    Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle imprese

    In questa categoria rientrano le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’Ires).

    Questi contribuenti possono optare alternativamente tra:

    • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005).
    • la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir).

    Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del comma 2 dell’art. 100 del t.u.i.r., non sono state modificate dalla legge n. 96/2012. Anche esse furono introdotte dal comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997.

    Fonte: www.fiscoetasse.com Deducibilità e detraibilità delle erogazioni alle ONLUS nel 2016

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    Le agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle ONLUS, si distinguono a seconda di chi le ha effettuate (persona fisica o impresa) e in base alla natura della donazione che può riguardare denaro, beni o costi di personale per servizi.

    I contribuenti sia persone fisiche che enti soggetti all'imposta sul reddito delle società che intendono effettuare erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS potranno scegliere alternativamente tra le due agevolazioni.

    Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle persone fisiche

    In questa categoria rientrano le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del t.u.i.r.). Essi possono optare alternativamente tra:

    • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca.
    • la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro (fino al 2014 il limite era di 2.065,83 euro). Nel calcolo dei 30.000 euro sono compresi anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”.

    In entrambi i casi la condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

    Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle imprese

    In questa categoria rientrano le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’Ires).

    Questi contribuenti possono optare alternativamente tra:

    • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005).
    • la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir).

    Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del comma 2 dell’art. 100 del t.u.i.r., non sono state modificate dalla legge n. 96/2012. Anche esse furono introdotte dal comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997.

    Fonte: www.fiscoetasse.com Deducibilità e detraibilità delle erogazioni alle ONLUS nel 2016

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